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Ridefiniamoli

I diritti dei minori sono stati discussi in molti ambiti, e in sede internazionale si è persino giunti a sentire la necessità di definire, già nel 1924, una dichiarazione dei diritti del fanciullo da parte della Società delle Nazioni. Più tardi viene definita nel 1989 una convenzione: La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Convenzione pone la propria attenzione su molti aspetti rispetto ai diritti dei minorenni, e per due in particolare, "sull'impiego dei minori nei conflitti armati" e "sullo sfruttamento sessuale"., si è sentita la necessità di definire persino due protocolli particolari.

Una necessità e una decisione notevole ( se consideriamo le resistenze di un mondo adultocentrico come il nostro), e quindi di eccezionale importanza; peccato che nella pratica della vita dei bambini in molte parti del mondo valga quel che vale, e che, purtroppo, è più disattesa che rispettata. Naturalmente non può, e non si tratta certo di documenti privi di carenze e di contraddizioni anche gravi.

Nel documento del 1924 si fa il solito riferimento a principi, ed a diritti di carattere generale. Se ne definisco alcuni ma non si entra nel merito che di pochi possibili azioni definibili abusi.

La cosa si ripete con la Convenzione del 1989, dove alcuni passaggi rasentano persino il “comico”. Alcuni piccoli esempi:

Art. 13 Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, ……. Questo può essere regolamentato tramite legge se: serve alla salvaguardia della sicurezza nazionale, per ordine pubblico, per salute e moralità pubblica.

In pratica si fa una convenzione internazionale in favore di un soggetto con livello di debolezza speciale, e quindi, almeno in teoria da difendere sempre e comunque, che però non vale rispetto agli interessi degli stati; per quelli i minori non possono essere considerati soggetti da tutelare ma, se serve allo stato anche da sacrificare. (la storia ci insegna che: quando mai non è già stato tragicamente così?. Serviva ribadirlo in questo documento a che fine? Anzi, forse, visto lo scopo della stessa, si sarebbe dovuto puntare ad evitarlo!)

Art. 14 Gli stati rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. In pratica si ritiene che il bambino nasca con la facoltà naturale di pensare, di avere una coscienza, e, chi sa perché, di avere già una religione.

Il concetto religioso come “facoltà naturale” viene ribadito anche nell’art. 30.

Art. 30 ……il fanciullo non può essere privato del diritto ………… di praticare la “propria religione”.

Art. 35 Gli stati parti adottano ogni adeguato provvedimento ……. Per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli ….

In pratica non ci si è resi conto che, con questo articolo, si ammette che il fanciullo è, persino per chi sta scrivendo questa Convenzione, ancor prima che per chi potesse perpetrare simili crimini contro una persona, un potenziale oggetto necessario di tutela come possibile tale. Assurdo, perché tale principio non dovrebbe nemmeno trovare albergo nella mente di nessuno, tanto meno in chi gli vuol riconoscere diritti che dovrebbero essere, e nella Convenzione ve ne sono, ben altri. Il diritto a non essere considerato un oggetto negoziabile che diritto è?

Naturalmente vi sarebbero anche altri punti da sottolineare, ma qui preferirei spostare l’attenzione su un aspetto diverso, ed è quello della scarsa definizione di quelli che dovrebbero, senza se e senza ma, essere considerati abusi e come tali riconosciuti e meglio definiti.

In sostanza fino a qui ci si è sempre limitati a puntare a fare una convenzione che tuteli i minori rispetto ai loro diritti, cosa encomiabile naturalmente, ma che non fa riferimento ad una lista ben precisa di quali siano, e dovrebbero essere riconosciuti come abusi che un minore non deve/dovrebbe mai subire. Insomma si preferisce restare sul vago, salvo che in pochi e limitati casi, come quando si dice che hanno diritto a non essere torturati, o al diritto a non essere sottoposti a teoriche pene e trattamenti crudeli, inumani e degradanti ( quali?), ma non si definisce chiaramente quali sono i doveri degli adulti, cioè quali sono le cose, le leggi, le limitazioni che gli adulti non devono mai attuare verso i minori perché considerabili degli abusi.

E’ vero che quella si chiama Dichiarazione e Convenzione sui diritti, ma senza una Convenzione su quali siano considerabili degli abusi è ben facile che molti di questi, per i più svariati motivi di parte, di convinzione o di opportunità siano scambiati per aspetti positivi in favore del fanciullo, ma che nella realtà possono essere molto più pericolosi di alcuni di quei diritti mancati.

I tempi cambiano, e con loro le consapevolezze intorno ad aspetti etici, culturali e comportamentali in ambito sociale e nei rapporti tra gli uomini, minori compresi,. Per questo l’apertura di una discussione per una eventuale ridefinizione ( ma sarebbe più giusto dire definizione, visto che fino ad oggi ognuno si tiene stretti i propri diritti a considerare i bambini proprietà da trattare come meglio crede culturalmente) di quelli che magari in altri momenti non venivano considerati abusi, ma che adesso potrebbero essere considerati tali, sarebbe auspicabile. L’Illumanesimo, o meglio i minori di domani, potrebbe giovarsene enormemente. Anche questo sarebbe un bel segnale illumanista.

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